Art. 16.

      1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 34 (L) - (Importo del diritto unico di notificazione). - 1. Il diritto unico di notificazione è dovuto nelle seguenti misure:

          a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 5,00;

          b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 10,00;

          c) per gli atti aventi oltre sei destinatari: euro 15,00.

      2. Il diritto unico di notificazione può essere rappresentato da bolli di notifica giudiziaria allo scopo istituiti.
      3. I proventi del diritto unico di notificazione sono versati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per essere riassegnati al bilancio dello stesso Ministero».

      2. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37 (L) - (Diritto di esecuzione). - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nelle seguenti misure:

          a) per gli atti relativi ad affari di valore fino ad euro 1.000,00: euro 500,00;

          b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 1.000,00 e fino ad euro 3.000,00: euro 10,00;

          c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 3.000,00 o di valore indeterminabile: euro 15,00.

      2. Il diritto unico di esecuzione può essere rappresentato da bolli di esecuzione giudiziaria allo scopo istituiti.

 

Pag. 22


      3. I proventi del diritto unico di esecuzione sono versati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per essere riassegnati al bilancio dello stesso Ministero».